Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Contro i predetti provvedimenti e' ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimita'. Contro le decisioni di prima istanza e' ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato".
Testo vigente dal 12 aprile 1990
