Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro dell'Interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Affari esteri. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:

  • a)e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
  • b)si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo;
  • c)appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita' giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del Codice di procedura penale. Se tale misura non e' applicata o e' cessata, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
  • a)e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
  • b)e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e a osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine e' di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'Interno; in caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Testo vigente dal 12 marzo 1998

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 439/2004

    Questione infondata
    29 dicembre 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art.…

    Art. 3 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 12 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 142 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

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  • Ordinanza n. 359/2002

    Altra decisione
    17 luglio 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - "nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale" - sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è mutato il quadro normativo, dal momento che è stato emanato il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, il quale, all'articolo 299, ha disposto dalla data della sua entrata in vigore (1° luglio 2002) l'abrogazione, tra numerose altre, di una delle disposizioni censurate (art. 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1988) limitatamente alle parole "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; l'art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha dettato una nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel "processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; sicché si impone un nuovo esame della perdurante rilevanza della questione.

    Art. 3 cost. · Art. 11 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 6 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 227/2000

    Questione infondata
    22 giugno 2000

    Il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, previsto dall'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40 (ora in art. 13 t.u. 25 luglio 1998 n. 286) opera sulla premessa della piena conoscibilità del contenuto del provvedimento, coessenziale alla effettività del diritto di difesa in giudizio; la quale, a sua volta, presuppone, come condizione necessaria, la comunicazione dell'atto, con l'indicazione delle modalità di impugnazione, unitamente ad una traduzione in una lingua conosciuta all'interessato. Con la conseguenza che, ove tale conoscibilità non sia assicurata, il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri interpretativi dell'ordinamento giuridico, dovrà trarne una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione, come quella, già enucleata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale il provvedimento non tradotto in lingua comprensibile al destinatario è inidoneo a far decorrere il termine in questione. Non è pertanto fondata, in relazione all'art. 24 Costituzione la questione di legittimità dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40 (ora, art. 13 t.u. 25 luglio 1998 n. 286), sollevata in ragione della mancata previsione di alcun meccanismo di rimessione in termini o di proroga del termine nel caso in cui il provvedimento sia stato notificato allo straniero in una lingua da lui non conosciuta. - cfr. sent. n. 198/2000 M.R.M.

    Art. 24 cost. · Art. 11 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art11 · fonte su Normattiva