Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e' sostituito dal seguente: "I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito". Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto".

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-12;74~art5 · fonte su Normattiva