La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto e' portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.

Testo vigente dal 27 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1079~art1 · fonte del testo