Le contromatrici dei foglietti concernenti i contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, nonche' la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, devono essere conservate in ordine cronologico per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti. Il copialettere previsto dall'articolo 17, punto III, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, e' abolito.

Testo vigente dal 31 ottobre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-11;636~art3 · fonte su Normattiva