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Dopo la lettera e) dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' aggiunta la seguente lettera "f) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare la assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1964 al 31 dicembre 1971
