Articolo abrogato dalla l. 11 novembre 1971, n. 1046.
Abrogato dal 1 gennaio 1972
Articolo abrogato dalla l. 11 novembre 1971, n. 1046.
Abrogato dal 1 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1958 al 1 gennaio 1972. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento di pensione in dipendenza di lavoro prestato nel periodo di iscrizione alla Cassa medesima hanno diritto all'integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti. Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale relative ad altro trattamento previdenziale di cui al comma precedente verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento. A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competera' comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalita' che stabilira' il regolamento di cui all'articolo successivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1971, N. 1046
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art4 · fonte del testo