Se la prescrizione e' adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena e' diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art12novies · fonte su Normattiva