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L'autorita' sanitaria, quando accerti la nocivita' di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 26 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art16 · fonte su Normattiva