Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1962 al 26 marzo 2021. Leggi il testo vigente →
L'autorita' sanitaria, quando accerti la nocivita' di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.
Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 26 marzo 2021
