I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.
Testo vigente dal 4 giugno 1962
I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.
Testo vigente dal 4 giugno 1962
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non e` assolutamente irragionevole e trova adeguata giustificazione nella diversita` dell'interesse tutelato, la previsione di sanzione amministrativa nel caso di carenza del libretto di idoneita` sanitaria ed, invece, di sanzione penale nell'ipotesi di omessa tenuta sul luogo di lavoro dello stesso: il fatto addebitabile al lavoratore ha, infatti, una gravita` minore di quello addebitabile al datore di lavoro. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, L. 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'art. 41, d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327).
Art. 3 cost. · Art. 17 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 34 Modifiche al sistema penale · Art. 8 Modifiche al sistema penale
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile qualora l'ordinanza di rimessione non contenga alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della medesima nei giudizi di provenienza, limitandosi ad un'affermazione apodittica della rilevanza stessa, ne` consenta comunque di desumerla da una descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962 n. 283, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Art. 3 cost. · Art. 17 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art17 · fonte su Normattiva