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La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22. E' concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 8 della legge non confezionati con le norme prescritte. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanera' il regolamento per la sua esecuzione.

Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art23 · fonte su Normattiva