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La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441)). E' concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 8 della legge non confezionati con le norme prescritte. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanera' il regolamento per la sua esecuzione.

Testo in vigore dal 12 aprile 1963 al 26 marzo 2021

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art23 · fonte su Normattiva