Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, e' sostituito dal seguente: "4) i criteri per il calcolo delle disponibilita' di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unita' lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento".

Testo vigente dal 2 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-20;1239~art1 · fonte del testo