Il n. 1) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, e' sostituito dal seguente: "1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presente decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia".
Testo vigente dal 2 gennaio 1958
