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L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, e' sostituito dal seguente: "Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:

  • a)il presidente;
  • b)il Consiglio di amministrazione. Il presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita'. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere riconfermato. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attivita' degli uffici e dei servizi".

Testo in vigore dal 12 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-09-29;872~art1 · fonte del testo