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Nell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, le lettere a), f) e g) sono sostituite dalle seguenti: "a) per il ruolo servizi dell'arma aeronautica: diploma di maturita' classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo; "f) per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;
- g)per il ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia".
Testo in vigore dal 18 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010
