Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione. Gli allievi predetti che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione d'esami successiva alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria aiutanti di sanita'.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-11-26;938~art2 · fonte del testo