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Il periodo di almeno tre mesi, indicato nell'articolo 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, che deve intercorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, e' ridotto ad almeno 1 mese.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010
