L'articolo 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente: "Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 e' punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398".

Testo vigente dal 7 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-22;209~art4 · fonte su Normattiva