[1]Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1 - (Esclusivita' dei servizi postali e delle telecomunicazioni). - Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto: i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto di pacchi e colli; i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo. Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

  • a)impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
  • b)impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

[2]Art. 183 - (Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusivita' - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze). - Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione. Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale. Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

[3]Art. 195 - (Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni). - Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondO comma dell'articolo 184, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:

  • 1)con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
  • 2)con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione. Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi". 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1° s.s. 4/8/1976, n. 205) dichiara "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;"

Testo vigente dal 5 agosto 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1030/1988

    Ha colpito questo articolo
    15 novembre 1988

    1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici…

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 15 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 202/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale di una legge che si affermi conforme sul piano teorico al dettato costituzionale, sotto il profilo della violazione del dettato stesso nell'attuazione pratica.

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione, per non essere la norma impugnata suscettibile di applicazione nel giudizio a quo, essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, legge n. 223/1990, prevedente un più favorevole trattamento sanzionatorio. - Sulle norme di cui all'art. 195, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, (sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) v. sent. n. 237/1984 e ord. nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art45 · fonte su Normattiva