Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

Testo vigente dal 23 dicembre 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 108/2004

    Questione infondata
    2 aprile 2004

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 279, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che le disposizioni di cui all’art. 1 della medesima legge n. 279 del 2002 – che hanno sostituito il comma 1 dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario aumentando, tra l'altro, il numero dei reati per i quali opera il divieto di concessione delle misure alternative in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia – non si applichino ai condannati per i nuovi delitti ostativi alla concessione di benefici "commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge", non ha esteso analogo principio di irretroattività a favore di coloro che siano stati condannati per delitti già compresi nel testo previgente dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e commessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306. Ed infatti, a prescindere dall'incongruità della pretesa del rimettente di estendere la disciplina intertemporale introdotta dalla norma censurata a un decreto-legge risalente ad oltre un decennio, appare erronea la stessa premessa da cui muove il rimettente – vale a dire la pretesa omogeneità degli interventi legislativi del 2002 e del 1992 – per sostenere una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che hanno riportato condanna per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, per i quali opera il divieto di concessione di benefici in assenza del requisito della collaborazione, e coloro che sono stati condannati per reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 279 del 2002, ma originariamente non compresi nell’elenco di quelli ostativi, in quanto solo per questi ultimi è previsto il principio di irretroattività; in particolare, il rimettente non tiene conto che, nel modificare l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, solo la legge n. 279 del 2002, a differenza del decreto-legge n. 306 del 1992, per quanto rileva ai fini della presente questione, individua alcuni nuovi reati ostativi, in aggiunta a quelli elencati nel testo previgente dell’art. 4-bis, per cui i predetti interventi legislativi non possono considerarsi omogenei nel senso prospettato dal rimettente.

    Art. 3 cost. · Art. 600 c.p. · Art. 601 c.p. · Art. 602 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-12-23;279~art4 · fonte su Normattiva