Art. 17 — Misure amministrative di sicurezza
Le disposizioni relative alle misure amministrative di sicurezza, contenute o richiamate nei codici penali militari, non sono applicabili alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte prima dell'attuazione degli stessi codici, ma si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte dopo la detta attuazione per fatti precedentemente commessi.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva