Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2
Art. 2
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La commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' integrata da un rappresentante degli assegnatari, nominato dal prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
