Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2
Art. 3
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Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' aggiunto il seguente: "Per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione, il Ministro per i lavori pubblici provvedera' alla nomina di supplenti che abbiano i requisiti richiesti dal comma precedente".
Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
