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Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico-pratico di addestramento professionale previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, quale risulta sostituito dall'art. 1 della presente legge, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito. Il provvedimento e' adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno. Gli interessati non prestano servizio di prima nomina.
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 1 dicembre 1966
