Fino all'inizio dell'anno scolastico 1981-82, i posti di insegnante elementare di ruolo istituiti per le normali attivita' educative e didattiche non saranno soppressi a seguito di contrazioni della popolazione scolastica della provincia o per altre cause, nella misura in cui possono essere utilizzati per l'estensione delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, entro i limiti delle richieste avanzate dagli organi competenti e comprese nella programmazione dai consigli scolastici distrettuali, nonche' per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di handicaps.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463~art12 · fonte su Normattiva