Il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e' modificato nel senso che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non docente della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463~art19 · fonte su Normattiva