Art. 20 — Insegnanti di libere attività complementari nelle scuole medie
Agli insegnanti delle libere attivita' complementari, confermati in base all'articolo 9 della ordinanza ministeriale 1 luglio 1976, e' riservato il 20 per cento dei posti destinati al conferimento di incarichi al personale non docente di carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.
Testo vigente dal 21 agosto 1978
