Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perche' il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia".
Testo vigente dal 8 agosto 1988
