Art. 2

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica".

Testo vigente dal 7 marzo 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1972-02-23;1~art2 · fonte su Normattiva