Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:

  • 1)dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;
  • 2)dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;
  • 3)dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;
  • 4)da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;
  • 5)da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art1 · fonte del testo