Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:
- 1)dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;
- 2)dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;
- 3)dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;
- 4)da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;
- 5)da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
