Art. 2
Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
