Il primo ed il secondo comma dell'articolo 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi: "All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile detto Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche. Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con la norme e alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato; detti aumenti sono concessi con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art19 · fonte del testo