Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in piu' uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art26 · fonte del testo