Art. 26
Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in piu' uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
