Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Art. 27
Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio e stabilita con decreto motivato del Ministro".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
