[1]L'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

[2]Art. 102. - "Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art3 · fonte su Normattiva