Art. 3
[1]L'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
[2]Art. 102. - "Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
