Art. 32
Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' inserito il seguente: "La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dello articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, e' stabilita in lire cinquanta; detta somma non e' dovuta per l'atto di protesto cambiario". Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "In relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
