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L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, e' sostituito dal seguente: "Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'eta' di 27 e di 38 anni, alla data del bando".

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;487~artunico · fonte del testo