Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, e' sostituito dal seguente: "Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'eta' di 27 e di 38 anni, alla data del bando".
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 9 ottobre 2010
