Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. 42 parole tolte.
tolto: L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, e' sostituito dal seguente: "Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'eta' di 27 e di 38 anni, alla data del bando".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;487~artunico · fonte del testo