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Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende soggette all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, gli agenti che rivestono le qualifiche di guardiano, fattorino di ufficio e dattilografo nonche' la qualifica di alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della qualifica di scritturale per effetto della legge 6 agosto 1954, n 858, cessano dall'appartenere alla categoria del personale avventizio prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1363, e passano a far parte della categoria del personale di ruolo, quando abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e sempreche' in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali. Il servizio gia' prestato da tali agenti e' valido ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'art. 13 dell'allegato A al regio decreto n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non valgono i limiti di eta' previsti dall'art. 10 dell'allegato A al richiamato decreto n. 148.

Testo in vigore dal 15 settembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;1034~art1 · fonte del testo