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Gli interessati debbono essere iscritti, dalla data del loro trasferimento in ruolo, al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti. Il servizio gia' prestato nella categoria del personale avventizio e' riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza stabilito per gli iscritti al suindicato Fondo nazionale di previdenza. Ai fini del trattamento di previdenza e' data facolta' ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di cui al precedente articolo, di richiedere, mediante riscatto, il riconoscimento del periodo di servizio precedentemente prestato in qualita' di avventizio secondo le norme stabilite dalla legge 14 maggio 1949, n. 269.

Testo in vigore dal 15 settembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-26;1034~art2 · fonte del testo