Per i fabbricati gia' esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo puo' essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purche' detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.

Testo vigente dal 30 ottobre 1957

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-17;983~art2 · fonte del testo