Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, dell'articolo 46 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, dell'articolo 51 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, dell'articolo 51 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, dell'articolo 51 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, dell'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, dell'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, dell'articolo 16 del decretolegge 25 febbraio 1995, n. 55, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443. Sono fatti salvi gli effetti e le previsioni dei contratti di locazione di immobili stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Testo vigente dal 5 novembre 1996

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 340/1998

    Questione infondata
    24 luglio 1998

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566, giacché è erroneo il presupposto che la disposta salvezza degli effetti e delle previsioni dei contratti di locazione stipulati in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392 con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, introduca una norma di sanatoria e valga per qualsiasi clausola contrattuale difforme dalla prescrizione di norme imperative della disciplina delle locazioni di immobili urbani, dovendosi al contrario ritenere - secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, in base ad un'interpretazione che non si presta ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale, e come tale da preferire - che questa norma non innovi l'ambito nel quale le parti potevano stipulare accordi in deroga alle norme della legge sull'equo canone, e soltanto confermi la validità dei contratti stipulati con l'assistenza delle associazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, poi dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 309 del 1996) nella parte in cui era prevista come obbligatoria (art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). - Cfr., sull'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, S. n. 309/1996. - Sull'obbligo per il giudice, in presenza di più interpretazioni possibili, di seguire l'interpretazione, compatibile con il testo e con il sistema normativo, più aderente ai principi costituzionali, escludendo, invece, l'interpretazione che, altrimenti, ne determinerebbe la violazione, cfr. S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1996-11-04;566~art2 · fonte su Normattiva