Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile, e' aggiunto il seguente: "L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi".

Testo vigente dal 19 novembre 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1065~artunico · fonte del testo