Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO Amministrazione di sostegno - Limiti alla capacità di disporre per testamento - Possibilità ex art. 411, comma 4, c.p.c - Motivazione - Contenuto - Possibilità di disporre la necessaria assistenza dell’amministratore - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).
Cass. civ. n. 2648/2026Sez. 2Rv. 677445-01
Riguarda ancheart. 404 Codice civileart. 405 Codice civileart. 407 Codice civileart. 409 Codice civileart. 591 Codice civileart. 774 Codice civile
Precedenti: 649112-01, 676786-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE Amministrazione di sostegno - Equiparazione della capacità di gestire una porzione di patrimonio con la capacità a donare e testare - Esclusione - Valutazione - Fattispecie.
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto 31 <!-- pag. 32 --> se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).
Cass. civ. n. 1396/2026Sez. 1Rv. 676786-01
Riguarda ancheart. 591 Codice civileart. 774 Codice civileart. 409 Codice civile
Precedenti: 649112-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Revoca della misura - Diritto del beneficiario di nominare un difensore di fiducia - Sussistenza - Necessaria autorizzazione del giudice tutelare - Esclusione.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.
Cass. civ. n. 33823/2025Sez. 2Rv. 677166-01
Riguarda ancheart. 404 Codice civileart. 412 Codice civileart. 413 Codice civile
Precedenti: 673411-02
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Rappresentanza processuale del beneficiario - Autorizzazione del giudice tutelare - Limiti e condizioni.
In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.
Cass. civ. n. 30177/2025Sez. 1Rv. 676312-01
Riguarda ancheart. 404 Codice civileart. 374 Codice civileart. 75 Codice di procedura civile
Precedenti: 653104-02, 664362-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Divieto per l’amministratore di anticipare somme per conto dell’amministrato e di rendersi cessionario di ragioni di credito verso il medesimo - Sussistenza - Violazione - Sostituzione - Ragioni.
L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.
Cass. civ. n. 10144/2025Sez. 1Rv. 674510-01
Riguarda ancheart. 378 Codice civileart. 360 Codice civile
Precedenti: 670648-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Liquidazione dell'equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno - Rimedi esperibili avverso il decreto del giudice tutelare - Reclamo - Sussistenza - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.
Cass. civ. n. 2129/2025Sez. 2Rv. 673563-01
Riguarda ancheart. 379 Codice civileart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 664084-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).