L'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' sostituito dal seguente: Art. 56. - "Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

  • 1)spese da farsi in economia;
  • 2)spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;
  • 3)retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
  • 4)spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
  • 5)spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
  • 6)spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
  • 7)assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  • 8)paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
  • 9)somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
  • 10)pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
  • 11)pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 50.000.000 salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".

Testo vigente dal 3 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;386~artunico · fonte del testo