Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, nesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 27 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1391~art4 · fonte su Normattiva