Il primo comma dell'art. 56 delle "Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, e' sostituito con il seguente: "Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali e' ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessili impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o, per le linee di loro proprieta' e pertinenza, da altre Amministrazioni dello Stato. E' ammesso anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi".

Testo vigente dal 6 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-25;615~artunico · fonte del testo