Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere:

  • a)la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;
  • b)la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Testo vigente dal 10 luglio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-28;339~art3 · fonte su Normattiva