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Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, puo', in deroga al divieto di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modifiche, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 234, concedere, anche per la parte destinata alla ricostituzione delle scorte, il consolidamento dei mutui contratti dalle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita'.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008
